Ancora in attesa di risposte

Alla c.a.
Gualtiero Mazzi
Sindaco del Comune di Sona
P.zza Roma, 1
37060 Sona (VR)

Interrogazione

Premettendo che siamo certi che la legalità e il diritto sono fondamentali per realizzare una società giusta e sicura, e che siamo sicuri della professionalità e correttezza degli uffici competenti, riferendoci alla nostra Interpellanza al Signor Sindaco del Comune di Sona in data 15/05/2009 prot.0011589, alla quale non è seguita nessuna risposta dall’Autorità interpellata, noi sottoscritti, consiglieri del gruppo consigliare L’Incontro, facendo seguito ad alcune segnalazioni ricevute da cittadini del nostro Comune su presunte irregolarità nell’assegnazione dei Permessi di Costruire, riteniamo necessario e doverosa un’attenta analisi di una situazione edilizia che, sulla scorta della documentazione tecnica richiesta e poi fornita dall’Ufficio Tecnico Comunale, risulta poco chiara.
Con la Pratica Edilizia 433/2005 il sig. Tosi Luciano richiedeva la demolizione con ricostruzione di un edificio di sua proprietà in via Giacomona, località Ara Decima.
Quest’area risulta inserita nel PRG attualmente vigente come zona A – disciplinata attraverso il Piano di Recupero della corte rurale Ara Decima.
In particolare il fabbricato in questione risulta essere classificato come segue:
– sulla scheda 5) con destinazione d’uso attuale STALLA;
– sulla scheda ) con uno stato di conservazione MEDIO;
– sulla scheda 9), 10), 11),12) risulta non avere secondo il Piano di Recupero, alloggi, famiglie, vani ed abitanti;
– sulla scheda 17) risulta avere GRADO DI PROTEZIONE 12 RICOMPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA;
– sulla scheda 18) risulta avere come destinazione d’uso di progetto PERTINENZA
Citiamo le norme tecniche di attuazione al GRADO DI PROTEZIONE 12 RICOMPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA:
1) Riguarda gli edifici per i quali, data la loro conformazione architettonica, si consiglia la ricomposizione planivolumetrica con la possibilità di usufruire del volume attuale.
2) La ricomposizione è obbligatoria in caso di demolizione e ricostruzione e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) Per gli edifici adiacenti ad altre strutture (il caso in questione):
– La ricomposizione planimetrica potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’area di sedime fermo restando l’allineamento sul fronte principale.
– L’altezza non dovrà superare quella del fabbricato adiacente meno alto e ciò anche in presenza di altezze maggiori nel caso in cui le stesse non dipendano da una consolidata presenza dell’edificio.
Citiamo inoltre la relazione allegata al Piano di Recupero della corte Ara Decima:
Gli interventi previsti dovranno mediare da un lato il recupero e il riordino della corte (il più possibile vicino allo stato originario) e dall’altro la necessità di mantenere alcune strutture che sono indispensabili alla conduzione del fondo.
Sulla scorta della documentazione fornita dall’UTC rileviamo come il tecnico progettista abbia in maniera palese e grossolana riportato erroneamente il limite della zona A ad una distanza quantificabile in almeno mt 13 da un accessorio agricolo esistente, quando in realtà nel PRG tale limite lambisce questo fabbricato.
Rileviamo che il fabbricato è stato edificato fuori dal sedime del fabbricato previsto in demolizione, contravvenendo ad una delle condizioni fondamentali del Grado 12 Ricomposizione planivolumetrica (La ricomposizione planimetrica potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’area di sedime.)
Rileviamo che il fabbricato è stato edificato fuori dall’ambito della zona A, quasi totalmente nella fascia di rispetto stradale, che va da se, deve rimanere assolutamente inedificata.
Rileviamo che il fabbricato ha destinazione d’uso di progetto RESIDENZA, contravvenendo quella prevista dal Piano di Recupero che prevede pertinenza.
A tal proposito si ritiene fuori luogo la motivazione espressa dalla Commissione Edilizia del 17/01/2006 dove si motiva l’approvazione citando l’art. 1 delle NTA (in realtà si tratta dell’art. 2) che testualmente riporta: “Fanno parte integrante del Centro Storico e delle corti rurali le aree, in esso comprese e circostanti, funzionalmente collegate con le caratteristiche appena evidenziate ed interessate ad analoghi modi d’uso”, in quanto l’area circostante è agricola, come risulta in un raggio di almeno 5 km, è sottoposta a vincolo di rispetto stradale ed è quasi totalmente (e non con leggero sforamento) fuori dal perimetro della corte.
Rileviamo inoltre che l’intervento autorizzato non si mantiene, come previsto dal Piano di Recupero, il più possibile vicino allo stato originario e che il fabbricato ricavato non è nè funzionale nè indispensabile alla conduzione del fondo.
Sulla scorta della documentazione fornita, si ritiene pertanto che la Pratica Edilizia a nome Tosi Luciano (risulta che sia subentrata successivamente l’immobiliare STEVAL) per la costruzione di un complesso ad uso residenziale in località Ara Decima a S. Giorgio in Salici, sia viziata da gravi vizi procedurali e inesattezze progettuali
In merito a questa Pratica Edilizia chiediamo quindi i seguenti chiarimenti:
1- il fabbricato in oggetto ricade all’interno del Piano di recupero della corte Ara Decima con il Grado 12 Ricomposizione Planivolumetrica?
2- il Grado 12 del Piano di Recupero della Corte Ara Decima prevede che la ricomposizione planimetrica potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’area di sedime?
3- il Piano di Recupero della Corte Ara Decima prevede per il fabbricato in oggetto la destinazione d’uso pertinenza?
4- al di fuori dell’ambito della Corte Rurale vi è una fascia di rispetto stradale di almeno mt. 13?
5- Il fabbricato in oggetto è stato edificato al di fuori dell’Ambito della Corte e all’interno della fascia di rispetto stradale?
Poiché alla nostra precedente interpellanza presentata in data 15.5.2009 non è stato dato alcun riscontro, avvisiamo che in caso di mancata ed esauriente risposta scritta entro 10 giorni dal ricevimento della presente , secondo la previsione dall’art. 41 del regolamento, avviseremo l’autorità competente per i provvedimenti del caso.

Sona, 12.1.2010

Mazzi Gianluigi
Ambrosi Mirko
Aldrighetti Marco
Bianco Gianmichele
Farina Renato
Forlin Giovanni