Pericoli in via Messedaglia

Oggetto: Stato di incuria e pericolosità in cui versa Via Messedaglia a Lugagnano

Il sottoscritto Gianluigi Mazzi, Capogruppo e Consigliere Comunale dell’Incontro, segnala che il tratto asfaltato di Via Messedaglia in Lugagnano (VR), compreso tra l’intersezione con Via Beccarie e la parte finale di tale via verso sud (a ridosso della ferrovia, prima della storica chiesetta della Corte), è in stato di:
– grave incuria per la presenza di buche profonde che rendono problematico il transito agli utenti della strada, considerato tra l’altro che la predetta arteria è frequentata da mezzi agricoli, ciclisti e pedoni;
– grave abbandono vista la presenza di alcuni pezzi sparsi di un vecchio rallentatore orizzontale posto nel pieno centro abitato e nella parte più stretta della via: giace in quella situazione da oltre due anni;
– abbandono del ciglio stradale: le erbacce ormai hanno ampiamente sottratto parte dell’asfalto riducendo in modo pericoloso la carreggiata stessa.

Chiede pertanto un immediato intervento per eliminare la situazione di incuria e pericolo sia per quanto riguarda il ripristino del manto stradale sia per una messa a norma di tutta la via.
Si evidenzia che tale segnalazione è stata già comunicata in Consiglio Comunale dal sottoscritto all’Assessore Vantini che ha verbalmente espresso una comprensione del problema.

Si evidenzia infine che il su citato intervento non deve tenere assolutamente in considerazione la parte di strada oggi in ghiaino, che congiunge Via De Amicis con Via Messedaglia, a ridosso della chiesetta storica. Contiamo, infatti, che questa piccola striscia non venga modificata dallo stato attuale ma che vengano invece progettate e realizzate, in futuro, delle soluzioni stradali più appropriate al contesto storico stesso (ciottolato, porfido, pietra, cipressi o viale alberato, ecc.), tali da caratterizzare il luogo.

Lugagnano 5 ottobre 2009

Il Capogruppo dell’Incontro
Gianluigi Mazzi


Cosa succede in via Morsara?

Il sottoscritto Consigliere Comunale:

 
PREMESSO che:

 Il territorio del Comune di Sona è un ambito con importanti valenze paesistiche ed ambientali, e le aree agricole sono un importante risorsa per tutto il Comune di Sona già gravato da una massiccia antropizzazione (industrie, infrastrutture di trasporto), pertanto devono essere tutelate con tutte le risorse possibili;

 sono giunte delle segnalazioni a questo gruppo di minoranza da parte di alcuni cittadini, circa le attività di deposito di inerti che interessano una porzione di terreno a ridosso della ferrovia in Via Morsara, come meglio indicato nelle planimetrie allegate;

 le attività di deposito di terre e rocce da scavo a quanto è stato possibile appurare dalle segnalazioni e dalle foto, interessa una vasta porzione di terreno, il materiale inerte è depositato sul posto e movimentato con macchine escavatrici;

 da quel che è possibile rilevare nelle fotografie nell’area potrebbe essere depositato materiale proveniente dalla fresatura dell’asfalto stradale, classificabile come rifiuto dal d.lgs. 152/2006;

 l’area sui cui è ubicato il deposito di terre e rocce da scavo è classificata dal vigente Piano Regolatore Generale come: “Zona E2 rurale”, “Zona di Rispetto Ferroviaria”, “Fascia di Rispetto Tav”, “Mercato delle Corti del Paqe” e non viene classificata come “Sito con impianto di lavorazione e/o trattamento rifiuti”;

PRESO ATTO che:

 le norme in materia di vigilanza e controllo dell’attività urbanistico – edilizia stabilite dalla legislazione sono ispirate all’esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio, secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico presenti sul nostro territorio;

 il Comune di Sona deve esercitare la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;

 l’art. 186 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e sucess. mod. ed integr. prevede che le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del medesimo decreto;

 con la delibera di Giunta Regionale n. 2424 del 08 agosto 2008, la disciplina regionale ha previsto la necessità di consentire la tracciabilità delle terre da scavo fornendo così agli enti deputati al controllo, ed al Comune in particolare, gli strumenti più idonei per collazionare un quadro di conoscenza, il più approfondito possibile, delle movimentazioni e degli utilizzi delle terre e rocce da scavo in ambito provinciale;

 l’art. 192 del d.lgs. 152/2006 recita che “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati…. chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area…”;

RILEVATO che:

l’art. 4 de “istituzione e regolamento del corpo di polizia municipale”, prevede che “Il personale del Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall’Assessore delegato, provvede … a… vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle norme concernenti… la circolazione stradale, l’edilizia, l’urbanistica, la tutela dell’ambiente… e la vigilanza igienico-sanitaria”;

l’art. 3 comma 2 della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, prevede che “… l’ARPAV provvede, in particolare, a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo…”

CONSIDERATA
la necessità di tutelare l’ambiente da ogni possibile conseguenza derivante dalla conduzione dell’immobile segnalato in ordine anche al presunto deposito di rifiuti;
VISTO:

 il D.P.R. 380/01;

 la L.R. 61/85;

 il d.lgs. 152/2006;

 la D.G.R.V. 2424/2008;

 l’art. 41 del regolamento per la disciplina delle adunanze comunali;

 L’art. 43 del TUEL;

 il regolamento del corpo di polizia municipale;

INTERROGA

Il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere se:

1. intendano promuovere opportuni rilievi mirati a valutare la conformità dell’utilizzo dell’immobile sui quali sono depositati materiali edili, con la destinazione d’uso e la conformità con l’eventuale titolo abilitativo rilasciato;

2. intendano avvalersi, trattandosi di problematiche con un possibile risvolto di tipo ambientale, della consulenza specialistica dei tecnici dell’Arpav in distaccamento presso l’edificio della farmacia comunale;

3. se sia stato rilasciato un titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA) che autorizzi la proprietà alla realizzazione dei lavori di deposito di terre e rocce da scavo, e lavorazione del materiale mediante mezzi di escavazione;

4. intendano promuovere opportuni rilievi strumentali mirati a valutare la conformità delle opere fino ad oggi realizzate con l’eventuale titolo abilitativo, se rilasciato;

5. se l’impresa esecutrice dei lavori, sta realizzando le opere in conformità al titolo abilitativo e alla destinazione d’uso urbanistica dell’area, e in caso di accertata difformità come si intenda intervenire;

6. se le terre e rocce da scavo sono gestite secondo le modalità indicate dalla D.G.R.V. 2424/2008 a titolo “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del d. Lgs. N. 152/2006”;

7. se siano state appurate violazioni ambientali tali da richiedere la segnalazione all’autorità giudiziaria e se sia stata effettuata in passato una ispezione da parte degli uffici e con quale risultato;

CHIEDE

1. che le responsabilità per eventuali e accertate inadempienze, siano sanzionate ai sensi delle vigenti leggi in materia di edilizia, urbanistica e ambiente, e che vadano fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo all’utilizzo di tali immobili e in solido con il proprietari/o e con i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree, ai quali tali violazioni siano imputabili a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati;

2. un’urgente e sollecita risposta scritta trattandosi di una questione inerente alla tutela ambientale;
3. di essere tempestivamente notiziato in caso di archiviazione al fine di poter esperire tempestivamente eventuale opposizione.

AVVERTE

1. l’art. 27 del D.P.R. 380/01 e l’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006, prevede degli adempimenti obbligatori per il Comune i quali non possono essere disattesi e per l’adempimento dei quali, con la presente, si pone formale istanza;

2. ai sensi dell’art. 16 della L. 86/90 (che ha modificato l’art. 328 del Codice Penale) la risposta alla suesposta istanza deve pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

Cordiali saluti
Il Capogruppo de L’Incontro
Gianluigi Mazzi

Sona, 25 febbraio 2009