Ancora in attesa di risposte

Alla c.a.
Gualtiero Mazzi
Sindaco del Comune di Sona
P.zza Roma, 1
37060 Sona (VR)

Interrogazione

Premettendo che siamo certi che la legalità e il diritto sono fondamentali per realizzare una società giusta e sicura, e che siamo sicuri della professionalità e correttezza degli uffici competenti, riferendoci alla nostra Interpellanza al Signor Sindaco del Comune di Sona in data 15/05/2009 prot.0011589, alla quale non è seguita nessuna risposta dall’Autorità interpellata, noi sottoscritti, consiglieri del gruppo consigliare L’Incontro, facendo seguito ad alcune segnalazioni ricevute da cittadini del nostro Comune su presunte irregolarità nell’assegnazione dei Permessi di Costruire, riteniamo necessario e doverosa un’attenta analisi di una situazione edilizia che, sulla scorta della documentazione tecnica richiesta e poi fornita dall’Ufficio Tecnico Comunale, risulta poco chiara.
Con la Pratica Edilizia 433/2005 il sig. Tosi Luciano richiedeva la demolizione con ricostruzione di un edificio di sua proprietà in via Giacomona, località Ara Decima.
Quest’area risulta inserita nel PRG attualmente vigente come zona A – disciplinata attraverso il Piano di Recupero della corte rurale Ara Decima.
In particolare il fabbricato in questione risulta essere classificato come segue:
– sulla scheda 5) con destinazione d’uso attuale STALLA;
– sulla scheda ) con uno stato di conservazione MEDIO;
– sulla scheda 9), 10), 11),12) risulta non avere secondo il Piano di Recupero, alloggi, famiglie, vani ed abitanti;
– sulla scheda 17) risulta avere GRADO DI PROTEZIONE 12 RICOMPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA;
– sulla scheda 18) risulta avere come destinazione d’uso di progetto PERTINENZA
Citiamo le norme tecniche di attuazione al GRADO DI PROTEZIONE 12 RICOMPOSIZIONE PLANIVOLUMETRICA:
1) Riguarda gli edifici per i quali, data la loro conformazione architettonica, si consiglia la ricomposizione planivolumetrica con la possibilità di usufruire del volume attuale.
2) La ricomposizione è obbligatoria in caso di demolizione e ricostruzione e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
a) Per gli edifici adiacenti ad altre strutture (il caso in questione):
– La ricomposizione planimetrica potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’area di sedime fermo restando l’allineamento sul fronte principale.
– L’altezza non dovrà superare quella del fabbricato adiacente meno alto e ciò anche in presenza di altezze maggiori nel caso in cui le stesse non dipendano da una consolidata presenza dell’edificio.
Citiamo inoltre la relazione allegata al Piano di Recupero della corte Ara Decima:
Gli interventi previsti dovranno mediare da un lato il recupero e il riordino della corte (il più possibile vicino allo stato originario) e dall’altro la necessità di mantenere alcune strutture che sono indispensabili alla conduzione del fondo.
Sulla scorta della documentazione fornita dall’UTC rileviamo come il tecnico progettista abbia in maniera palese e grossolana riportato erroneamente il limite della zona A ad una distanza quantificabile in almeno mt 13 da un accessorio agricolo esistente, quando in realtà nel PRG tale limite lambisce questo fabbricato.
Rileviamo che il fabbricato è stato edificato fuori dal sedime del fabbricato previsto in demolizione, contravvenendo ad una delle condizioni fondamentali del Grado 12 Ricomposizione planivolumetrica (La ricomposizione planimetrica potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’area di sedime.)
Rileviamo che il fabbricato è stato edificato fuori dall’ambito della zona A, quasi totalmente nella fascia di rispetto stradale, che va da se, deve rimanere assolutamente inedificata.
Rileviamo che il fabbricato ha destinazione d’uso di progetto RESIDENZA, contravvenendo quella prevista dal Piano di Recupero che prevede pertinenza.
A tal proposito si ritiene fuori luogo la motivazione espressa dalla Commissione Edilizia del 17/01/2006 dove si motiva l’approvazione citando l’art. 1 delle NTA (in realtà si tratta dell’art. 2) che testualmente riporta: “Fanno parte integrante del Centro Storico e delle corti rurali le aree, in esso comprese e circostanti, funzionalmente collegate con le caratteristiche appena evidenziate ed interessate ad analoghi modi d’uso”, in quanto l’area circostante è agricola, come risulta in un raggio di almeno 5 km, è sottoposta a vincolo di rispetto stradale ed è quasi totalmente (e non con leggero sforamento) fuori dal perimetro della corte.
Rileviamo inoltre che l’intervento autorizzato non si mantiene, come previsto dal Piano di Recupero, il più possibile vicino allo stato originario e che il fabbricato ricavato non è nè funzionale nè indispensabile alla conduzione del fondo.
Sulla scorta della documentazione fornita, si ritiene pertanto che la Pratica Edilizia a nome Tosi Luciano (risulta che sia subentrata successivamente l’immobiliare STEVAL) per la costruzione di un complesso ad uso residenziale in località Ara Decima a S. Giorgio in Salici, sia viziata da gravi vizi procedurali e inesattezze progettuali
In merito a questa Pratica Edilizia chiediamo quindi i seguenti chiarimenti:
1- il fabbricato in oggetto ricade all’interno del Piano di recupero della corte Ara Decima con il Grado 12 Ricomposizione Planivolumetrica?
2- il Grado 12 del Piano di Recupero della Corte Ara Decima prevede che la ricomposizione planimetrica potrà avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’area di sedime?
3- il Piano di Recupero della Corte Ara Decima prevede per il fabbricato in oggetto la destinazione d’uso pertinenza?
4- al di fuori dell’ambito della Corte Rurale vi è una fascia di rispetto stradale di almeno mt. 13?
5- Il fabbricato in oggetto è stato edificato al di fuori dell’Ambito della Corte e all’interno della fascia di rispetto stradale?
Poiché alla nostra precedente interpellanza presentata in data 15.5.2009 non è stato dato alcun riscontro, avvisiamo che in caso di mancata ed esauriente risposta scritta entro 10 giorni dal ricevimento della presente , secondo la previsione dall’art. 41 del regolamento, avviseremo l’autorità competente per i provvedimenti del caso.

Sona, 12.1.2010

Mazzi Gianluigi
Ambrosi Mirko
Aldrighetti Marco
Bianco Gianmichele
Farina Renato
Forlin Giovanni


Chiarezza sulla vicenda dell’acqua

Di seguito il testo di un’interrogazione presentata in data 2 dicembre 2009 dai consiglieri de L’Incontro.

 

 

Alla c.a.
Gualtiero Mazzi
Sindaco del Comune di Sona

P.zza Roma, 1
37060 Sona (VR)

INTERROGAZIONE URGENTE

“PRESENZA DI SOSTANZA CHIMICHE NELL’ACQUA POTABILE DI LUGAGNANO”

I Consiglieri Comunali firmatari di questa interrogazione:

PREMESSO che:

 le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

deve essere posta particolare attenzione al monitoraggio di contaminazioni chimiche dovute a pesticidi ed a composti organoclorurati e al controllo in merito alla presenza di alghe o di altri microrganismi che si possono sviluppare nelle reti.

 In data 19.11.2009 è pervenuta via fax la nota dell’Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo prot. n. 0025342 con la quale comunicava che a seguito dei controlli analitici effettuati presso via Di Mezzo nella frazione di Lugagnano di Sona, è emerso che il valore di concentrazione del parametro “desetilterbutilazina” è pari a 0,13 µg/l superiore al valore stabilito dalla vigente normativa di riferimento;

 in data 19 novembre 2009 è stata emanata dal Vicesindaco l’ordinanza contingibile e urgente n. 137 che prevedeva il divieto utilizzo per uso potabile dell’acqua prelevata da acquedotto comunale nella frazione di Lugagnano di Sona;

 in data 20 novembre 2009 è stata revocata l’ordinanza n. 137 del 19.11.2009 “Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di utilizzo per uso potabile dell’acqua prelevata da acquedotto comunale nella frazione di Lugagnano di Sona”.

 Dal sito internet di Acque Veronesi è stata pubblicata la seguente notizia ”L’allarme diserbanti nelle acque di Lugagnano di Sona è subito rientrato, grazie ad un intervento lampo di Acque Veronesi, la realtà che gestisce il servizio idrico integrato… Una situazione che è stata risolta bloccando immediatamente l’emungimento di acqua dal pozzo, al servizio degli utenti di Lugagnano ne erano rimasti altri due, e pulendolo con spurghi. Già nella giornata di venerdì l’amministrazione comunale di Sona ha ritirato l’Ordinanza di divieto dell’uso dell’acqua”;

RILEVATO che:

 La maggior parte dei cittadini di Lugagnano hanno appreso informalmente grazie il passaparola del divieto dell’utilizzo dell’acqua potabile, e quel che è grave non attraverso il Comune di Sona che doveva come recitato nell’ordinanza n. 137/2009 sottoscritta dal Vicesindaco “… data la più ampia diffusione e conoscenza mediante avvisi alla cittadinanza residente nella frazione di Lugagnano di Sona nei luoghi pubblici e di maggiore frequentazione”;

 Il Comune di Sona non ha avvisato dell’emergenza le scuole elementari, medie, le materne, la casa di riposo, nonostante il giorno dopo era previsto anche il servizio mensa;

 non è stato attivato nessun piano di emergenza per la popolazione e le scuole (es: apparecchiature per il confezionamento di acqua potabile in sacchetti, un potabilizzatore, un centro di produzione e imbottigliamento “boccioni”, cisterne munite di rastrelliera e rubinetti, autobotte);

CONSIDERATA:

la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza in ordine al rischio dell’utilizzo d’acqua potabile con presenza di sostanze chimiche oltre i limiti normativi;

VISTO:

il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31;

l’art. 41 del regolamento per la disciplina delle adunanze comunali;

L’art. 43 – 50 – 54 del TUEL;

INTERROGANO

Il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere se:
1. intendano promuovere ulteriori rilievi mirati a valutare la conformità dell’utilizzo dell’acqua potabile dei cittadini di Lugagnano;
2. intendano avvalersi, trattandosi di problematiche con un possibile risvolto sulla salute dei cittadini, della consulenza specialistica dei tecnici dell’Ulss 22;
3. di spiegare e documentare la causa o l’origine di quanto è successo;
4. di spiegare e documentare eventuali interventi effettuati sull’impianto di approvvigionamento d’acqua potabile e le motivazioni;
5. in conformità a quali garanzie documentabili ha ritenuto di non intervenire adottando tutti gli strumenti necessari per adempiere all’onere di informare la popolazione circa l’evoluzione della situazione e del potenziale rischio così come previsto dall’ordinanza 137/2009;
6. in conformità a quali garanzie documentabili ha ritenuto che la salute dei cittadini di Lugagnano (bambini e anziani) non era tanto a rischio da meritare una capillare informazione del divieto di utilizzo dell’acqua potabile;
7. per quale motivo l’ordinanza 137/2009 e la revoca siano state pubblicate sul sito internet del Comune di Sona la mattinata del giorno 20 novembre 2009, contravvenendo a quanto previsto dall’ordinanza 137/2009 “… venga data la più ampia diffusione e conoscenza mediante avvisi alla cittadinanza residente nella frazione di Lugagnano di Sona nei luoghi pubblici e di maggiore frequentazione… nonché: pubblicata all’Albo Pretorio… pubblicata sul sito internet del Comune di Sona”;
8. perché non rende pubblici i dati periodici delle analisi dell’acqua a garanzia di una maggiore informazione e tutela della salute dei cittadini;
9. per quale motivo la trasparenza di questi dati anziché migliorare peggiora ed i dati non vengono resi disponibili al pubblico, le analisi sul sito internet di Acque Veronesi risalgono al 1° semestre 2009 (vedi allegato);
10. i referti d’analisi non contengano informazione maggiormente dettagliate sul chimichismo dell’acqua potabile;
11. qual é oggi la certezza del cittadino riguardo alla qualità dell’acqua che sgorga dai suoi rubinetti;
12. nel piano di protezione civile del Comune di Sona, è contemplata questo tipo di emergenza visto il verificarsi dei due casi in questo periodo (Sona e Lugagnano) e nel caso non sia contemplata se l’Assessore Vantini ha intenzione di inserirla, prevedendo le conseguenti procedure per superare l’emergenza;
13. visto che dal sito di Acque Veronesi è stata pubblicata la notizia “…già nella stessa serata di giovedì i valori erano tornati nella norma”, si chiede perché è stata emanata l’ordinanza;

CHIEDONO

1. Per espletare il mio mandato, di ottenere copia dei seguenti documenti prima di discutere in Consiglio Comunale l’interpellanza:
a. eventuali rapporti dell’ASL 22 o di altri enti preposti ai controlli;
b. tutta la documentazione e i risultati inerenti le ultime quattro analisi dell’’acqua potabile effettuate nei punti di controllo prestabiliti di Lugagnano;
2. l’urgente e sollecita risposta scritto entro 10 giorni ai sensi dell’art. 41 regolamento per la disciplina delle adunanze comunali, trattandosi di una questione inerente la salute pubblica;

AVVERTONO

1. il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31, prevede degli adempimenti obbligatori per il Comune i quali non possono essere disattesi e per l’adempimento dei quali, con la presente, si pone formale istanza;
2. ai sensi dell’art. 16 della L. 86/90 (che ha modificato l’art. 328 del Codice Penale) la risposta alla suesposta istanza deve pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

Cordiali saluti

I Consiglieri de L’Incontro
Gianluigi Mazzi
Marco Aldrighetti
Giovanni Forlin
Gianmichele Bianco
Renato Farina
Ambrosi Mirko

Allegati:
 comunicato stampa Acque Veronesi;
 referto analisi acqua Acque Veronesi.


Interrogazione su petizione ATO

Alla c.a. del sig.
Gualtiero Mazzi
Sindaco del Comune di Sona

P.zza Roma, 1
37060 Sona (VR)

Sona, 13 novembre 2009

Oggetto: INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA ENTRO 10 GIORNI

Il sottoscritto, Ambrosi Mirko, consiglieri comunale della lista civica L’Incontro, essendo venuto a conoscenza della comunicazione inviata tramite fax il giorno 10 novembre dall’AATO VERONESE a tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all’ATO Veronese nella quale viene loro richiesto di sottoscrivere una petizione (della quale alleghiamo il testo) da spedire a tutti i parlamentari eletti nelle provincia di Verona,

Considerato che:

– il comune di Sona fa parte dell’ATO Veronese,

– che la petizione suddetta recita quanto segue:
“Premesso, inoltre, che:
– i Sindaci dell’ATO Veronese ritengono che il servizio idrico integrato sia un servizio pubblico locale di fondamentale importanza per i cittadini della provincia di Verona, che deve essere mantenuto, anche in ragione delle sue caratteristiche naturali di monopolio, sotto lo stretto controllo delle amministrazioni locali;
– che il necessario livello di controllo non può che essere garantito dal mantenimento della gestione del servizio idrico integrato in capo a soggetti gestori interamente pubblici;
– che in ragione del suo carattere di essenzialità il servizio idrico integrato è necessario sia sottratto alle logiche di business tipiche del mercato e della concorrenza;
– che, per questa motivazione, gli affidamenti effettuati da questa Autorità d’ambito prevedono che i soggetti gestori reimpieghino gli eventuali utili derivanti dalla gestione per ulteriori investimenti nel servizio idrico integrato, e non distribuiscano, quindi, denaro alle amministrazioni socie;
– che le tariffe oggi applicate nei territori dell’ATO Veronese risultano essere ancora più convenienti rispetto sia alla media regionale che alla media nazionale:”

CHIEDE

– di sapere se il Sindaco Gualtiero Mazzi ha sottoscritto la petizione ed ha già provveduto ad inviarla al numero di fax 045.8342622.
– di venire a conoscenza, nel caso la petizione non sia stata sottoscritta, delle motivazioni.

A tal fine chiede che la risposta venga fornita entro 10 giorni dalla data di presentazione di questa interrogazione, come previsto dall’art. 41 del regolamento per la disciplina delle adunanze consiliari.
In attesa, porgo cordiali saluti.

Il Consigliere de L’Incontro
Ambrosi Mirko

 

Di seguito il link per scaricare il testo della petizione

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