Riportiamo l’interpellanza presentata dal consigliere Mirko Ambrosi circa una situazione di degrado nella frazione di Palazzolo.
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Alla c.a. del sig.
Gualtiero Mazzi
Sindaco del Comune di Sona
P.zza Roma, 1
37060 Sona (VR)
e p.c. Assessore all’ambiente del
Comune di Sona
Assessore alla viabilità del
Comune di Sona
Assessore all’arredo pubblico del
Comune di Sona
Ufficio igiene ASL
37012 Bussolengo (VR)
Palazzolo, 10 settembre 2008
Oggetto: Interpellanza
Segnalazione possibili rischi sanitari e degrado in via Giovanni XXIII a Palazzolo (VR)
Il sottoscritto,
Mirko Ambrosi, residente in via Valbrun n. 10 a Palazzolo (VR), in qualità di consigliere comunale del Comune di Sona per la lista civica “L’Incontro”, in virtù di quanto previsto all’art. 43 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dall’art. 7 dello statuto comunale
PREMESSO CHE
– sono giunte allo scrivente segnalazioni circa un terreno situato in via Giovanni XXIII a Palazzolo di Sona del quale allego alcune immagini fotografiche, che sarebbe oggetto di una situazione igienica instabile a causa di un degrado dovuto alla mancata cura del terreno stesso che favorisce la presenza di topi;
– la flora incolta del terreno in questione finisce per limitare l’area percorribile dalle auto;
– all’interno della zona recintata, ricoperta dalle piante e dalle erbacce è presente, da molti anni, addirittura una vecchia auto;
CONSIDERATA
– la necessità di tutelare l’ambiente, l’igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dalla mancata cura di tale terreno;
– la necessità di garantire una viabilità il più agevole possibile, eliminando quelle possibili cause di incidenti dovute ad incuria di privati;
ATTESO CHE
– la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 14 febbraio 2006, ha delineato delle linee guida alle quali le Amministrazioni comunali, devono attenersi nell’integrazione dei regolamenti d’igiene e nell’emanazione di provvedimenti amministrativi volti a contrastare la proliferazione delle zanzare nel territorio comunale;
– il vigente Regolamento comunale d’igiene dispone che deve essere tenuta la più costante pulizia su area privata ed evitata ogni forma di accumulo di materiali che renda difficoltoso il mantenimento della pulizia stessa e in particolare:
– all’art. 19 le prescrizioni sulla tenuta di immobili privati, che devono essere mantenuti secondo lo “… stato di decenza che le regole d’igiene prescrivono”;
– all’art. 41: “… ognuno deve curare scrupolosamente la pulizia domestica in sua casa e rinnovare tutto ciò che può essere causa di insalubrità e di sconcezza”;
CONSIDERATO CHE:
– la presenza di piante, radicate nell’area incolta posta lungo il ciglio delle strada principale nascondono o limitano la visibilità della segnaletica stradale, interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada, e questo costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strada pubblica;
– i proprietari di piante radicate in aree incolte, che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;
RILEVATO CHE
– l’art. 4 de “istituzione e regolamento del corpo di polizia municipale”, prevede che “Il personale del Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall’Assessore delegato, provvede … a… vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle norme concernenti… la circolazione stradale, l’edilizia, l’urbanistica, la tutela dell’ambiente… e la vigilanza igienico-sanitaria”;
VISTO
– l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull’Ordinamento degli Enti Locali, che prevede che in caso d’emergenze di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
INTERPELLA
Il Sindaco e gli Assessori competenti, per sapere se intendono far compiere gli accertamenti a loro istituzionalmente demandati ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e D.lgs. n. 152/2006, nonché delle leggi Regionali e sanitarie, per accertare l’effettivo stato del terreno in oggetto dell’interpellanza al fine di prevenire ogni possibile danno alla salute dei cittadini;
CHIEDE
1. che siano verificate con sollecitudine da parte del Comune di Sona tutte le circostanze
esposte nella presente interpellanza;
2. che le responsabilità per eventuali e accertate inadempienze, siano sanzionate ai sensi
dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. n. 285/1992, e che vadano fatte ricadere su
colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo all’utilizzo di tali immobili e in solido
con il proprietari/o e con i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree, ai
quali tali violazioni siano imputabili a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti
effettuati;
3. un’urgente e sollecita risposta scritta trattandosi di una questione inerente alla tutela
dell’igiene, della salute pubblica e della sicurezza stradale;
4. di essere tempestivamente notiziato in caso di archiviazione al fine di poter esperire
tempestivamente eventuale opposizione.
AVVERTE
1. l’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006 e l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede degli
adempimenti obbligatori per il Comune i quali non possono essere disattesi e per
l’adempimento dei quali, con la presente, si pone formale istanza;
2. ai sensi dell’art. 16 della L. 86/90 (che ha modificato l’art. 328 del Codice Penale) la
risposta alla suesposta istanza deve pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione
della richiesta medesima.
Cordiali saluti.
Mirko Ambrosi
Allegati:
− documentazione fotografica