Roma Capitale, decreto firmato Lega!
Il Governo ha approvato il secondo decreto delegato su Roma Capitale. Il decreto dovrà seguire in iter ancora lungo che prevede il vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti e delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città per poi tornare nuovamente al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Come prevedibile non si sono fatte attendere le critiche da parte della Lega che con il nuovo Governo è passata all’opposizione.
Ai veronesi: questo Decreto è uno dei famosi 8 decreti attuativi sul Federalismo Fiscale così come voluto, scritto, firmato e votato da ministri, Parlamentari della Lega e del PDL.
Ecco la prova:
Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n.156
“Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119, della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, e in particolare l’articolo 24, relativo all’ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 luglio 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell’interno e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Ritenuto di dover adottare, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un primo decreto legislativo concernente esclusivamente l’assetto istituzionale di Roma Capitale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell’ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dell’Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.
Art. 2
Organi di governo di Roma Capitale
1. Sono organi di governo di Roma Capitale l’Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco.
Art. 3
Assemblea capitolina
1. L’Assemblea capitolina e’ l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L’Assemblea capitolina e’ composta dal Sindaco di Roma Capitale e da quarantotto Consiglieri.
3. L’Assemblea capitolina e’ presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell’Assemblea e gli altri poteri previsti dallo statuto e dal regolamento dell’Assemblea, che disciplinano altresì l’esercizio delle funzioni vicarie. La revoca dalla carica di Presidente e’ ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell’Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.
4. L’Assemblea capitolina, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, disciplina con propri regolamenti l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.
5. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, del presente decreto, approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone l’autonomia amministrativa e finanziaria.
6. Lo statuto e’ deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene per due volte, in altrettante sedute consiliari, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Lo statuto e’ pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed e’ inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell’interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
7. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute dell’Assemblea capitolina.
8. Lo statuto ed i regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, forme di monitoraggio e controllo da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina, finalizzate a garantire, nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all’articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche’ l’efficace tutela dei diritti dei cittadini.
9. Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l’amministrazione di Roma Capitale e i cittadini.
Art. 4
Sindaco e Giunta capitolina
1. Il Sindaco e’ il responsabile dell’amministrazione di Roma Capitale, nell’ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco di Roma Capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri all’ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale.
3. La Giunta capitolina e’ composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell’Assemblea capitolina assegnati.
4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all’Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all’Assemblea.
5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dell’Assemblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensione di diritto dall’incarico di Consigliere dell’Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente nell’ambito di Roma Capitale.
6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all’Assemblea capitolina e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
7. Lo statuto, in relazione all’esercizio delle funzioni conferite a Roma Capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l’adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
8. Il voto dell’Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell’Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o di evitare che l’omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell’Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell’azione amministrativa, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all’esame ed al voto dell’Assemblea capitolina con procedura d’urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo statuto e dal regolamento dell’Assemblea.
Art. 5
Status degli amministratori di Roma Capitale
1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell’Assemblea capitolina.
2. Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. Il Sindaco, il Presidente dell’Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Assemblea capitolina. Tale indennità e’ dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
4. I Consiglieri dell’Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione, determinata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Assemblea capitolina, in una quota parte dell’indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Tale decreto e’ adottato successivamente all’adozione delle misure di cui all’articolo 3, comma 5. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell’Ente, nonche’ degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non retribuita conseguenti all’assunzione della carica di Consigliere dell’Assemblea capitolina. L’indennità e’ dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Il regolamento per il funzionamento dell’Assemblea capitolina prevede l’applicazione di detrazioni dell’indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa.
5. In sede di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle indennità spettanti agli amministratori di Roma Capitale non dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti dall’applicazione del comma 4, quarto periodo, e dell’articolo 3, comma 5.
6. Si applica l’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione di legge.
2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di Roma Capitale e del regolamento dell’Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Fino alla prima elezione dell’Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori resta fissato nell’ambito del limite massimo previsto dall’articolo 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
4. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, si applica a decorrere dalla prima elezione dell’Assemblea capitolina successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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