Oggetto: esiste ancora Lugagnano? E quali limiti di velocità ci sono?
Il sottoscritto Consigliere Comunale Giovanni Bianco in virtù di quanto previsto all’art. 43 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dall’art. 7 dello statuto comunale
CONSIDERATO che perdura da molti mesi l’assenza del cartello indicatore del paese di Lugagnano, Comune di Sona, provenendo da Verona;
CONSIDERATO che la presenza del cartello stradale di inizio e fine centro abitato appare vincolante per legge (codice della strada) al fine di definire il “centro abitato”, in particolare in base all’Art. 3 comma 1.8 “Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”;
CONSIDERATO che l’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, è a carico dei comuni (Art. 37 comma 1 let. b “ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;”):
CONSIDERATO che la presenza dei cartelli indicatori del centro abitato informano dell’esistenza di limiti di velocità entro il centro urbano stesso, in particolar ein base all’Art. 142 comma 1: “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita’ massima non puo’ superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati.. (OMISSIS)”;
CONSIDERATO che i limiti di velocità prima di inoltrarsi nel territorio di Lugagnano è di 70 Km/h (loc. Salvi);
CONSIDERATO quindi che non appare applicabile la prescrizione dell’Art. 142 in relazione alle sanzioni (comma 7, 8, 9 e seguenti), per esempio “comma 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita’, ovvero supera i limiti massimi di velocita’ di non oltre 10 km/h, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
comma 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
comma 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento e’ annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.”
tutto ciò premesso
CHIEDE
Al Sindaco e all’Assessore competente:
a) la ragione del ritardo per l’indicazione del centro urbano di Lugagnano;
b) Il numero di contravvenzioni per eccesso di velocità effettuate dal momento dell’assenza del cartello di inizio del centro urbano di Lugagnano;
c) Quali siano le conseguenze del non soddisfacimento degli articoli del codice della strada con particolare riguardo agli articoli summenzionati
Vi ringrazio per la Vostra collaborazione.
Lugagnano 24.11.08
Il Consigliere dell’Incontro
Gianmichele Bianco